Art. 19.
(Riduzione del numero dei componenti delle autorità indipendenti e delle relative indennità).

      1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

      «3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni».

      2. Il comma 6 dell'articolo 153 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

 

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giugno 2003, n. 196, è sostituito dal seguente:

      «6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante a un presidente di sezione della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità di funzione sono determinate ai sensi dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti».

      3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. La Commissione è composta da cinque membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica».

      4. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

      «3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante a un presidente di sezione della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente».

 

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